I Promissari Acquirenti di un terreno, entrati in possesso del bene nel 1979 grazie a un compromesso, chiedono l'accertamento dell'avvenuta usucapione. I Proprietari si oppongono. La Corte d'Appello respinge la domanda, ritenendo che la consegna anticipata del bene configuri una semplice detenzione e non un possesso utile a usucapire. La Cassazione dichiara il ricorso inammissibile. La Corte conferma che la consegna di un immobile prima del contratto definitivo non anticipa il trasferimento della proprietà, ma costituisce una detenzione qualificata. Di conseguenza, non è possibile ottenere l'usucapione da contratto preliminare senza un esplicito atto di interversione del possesso, ossia un comportamento esterno che manifesti chiaramente al proprietario l'intenzione di comportarsi come padrone assoluto del bene. Semplici atti di manutenzione o coltivazione non sono sufficienti.
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