La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 33211/2023, ha chiarito i requisiti della prova per l'usucapione. Nel caso esaminato, una persona rivendicava la proprietà di alcuni immobili per averli utilizzati per anni, svolgendo attività come il taglio dell'erba e il ricovero di animali. La Corte ha stabilito che tali attività non sono sufficienti a integrare la prova di un possesso "uti dominus" (cioè con l'animo del proprietario), in quanto compatibili con la mera tolleranza del titolare. Inoltre, il fatto che i proprietari formali continuassero a frequentare i luoghi ha escluso il carattere di esclusività del possesso, necessario per l'usucapione.
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