Una condomina ha chiesto l'accertamento dell'usucapione del giardino condominiale antistante la propria abitazione, sostenendo di averlo utilizzato in modo esclusivo per decenni con feste, arredi da esterno, piante e lastre di pietra. La Corte di Cassazione ha confermato il rigetto della domanda avanzata dalla proprietaria. Per usucapire una parte comune non basta un uso più intenso o prolungato, ma serve un possesso esclusivo idoneo a impedire radicalmente il compossesso degli altri condòmini. Nel caso concreto mancava una recinzione delimitativa, il condominio aveva sempre sostenuto le spese di manutenzione e il custode conservava le chiavi dello spazio verde. Tali condotte integrano una mera tolleranza condominiale. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile e condannato la ricorrente al pagamento delle spese legali.
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