Due risparmiatori hanno citato in giudizio un istituto di credito chiedendo la nullità di un contratto di investimento e, in via subordinata, il risarcimento dei danni. Il Tribunale ha accolto la domanda principale di nullità, ritenendo assorbita quella risarcitoria. In appello, la banca ha ottenuto la riforma della sentenza sulla nullità, ma la Corte d'Appello ha dichiarato inammissibile la richiesta di risarcimento dei risparmiatori perché non proposta con appello incidentale. La Cassazione ha accolto il ricorso dei risparmiatori, stabilendo che per la domanda subordinata assorbita in primo grado non serve l'appello incidentale condizionato, ma basta la semplice riproposizione in comparsa di costituzione ai sensi dell'articolo 346 c.p.c. La causa torna quindi in appello per valutare i danni.
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