Un Subappaltatore ha citato in giudizio le Aziende Committenti per ottenere il risarcimento dei danni, sostenendo che queste non avevano vigilato sul pagamento dei lavori eseguiti, violando una specifica norma (Art. 18, comma 3-bis, L. 55/1990). L'Appaltatore Principale, che avrebbe dovuto pagare, era fallito. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del Subappaltatore. Ha stabilito che il Subappaltatore non aveva dimostrato di aver subito un danno effettivo e irrecuperabile, non avendo provato di aver tentato inutilmente di recuperare il credito dall'Appaltatore fallito e dai suoi eventuali garanti. La **Responsabilità committente subappalto** non scatta automaticamente senza la prova del danno residuo.
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