Un inquilino si è impossessato dei pluviali in rame installati sul tetto dell'edificio condominiale in cui abitava in affitto. Il giudice di primo grado lo aveva assolto, qualificando l'azione come semplice sottrazione di cose comuni, fattispecie non più prevista dalla legge come reato. La Procura Generale ha proposto ricorso in Cassazione contro l'assoluzione. La Suprema Corte ha accolto il ricorso e ha annullato la sentenza. I giudici hanno chiarito che l'affittuario non è comproprietario delle parti comuni. Di conseguenza, staccare beni infissi all'edificio integra l'ipotesi di furto di beni condominiali o di appropriazione indebita, ma mai una condotta depenalizzata. La causa torna al Tribunale per ricostruire le modalità del fatto e applicare la corretta sanzione penale.
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