Una stazione appaltante ha trattenuto delle somme a garanzia del pagamento dei subappaltatori. L'appaltatore, ammesso al concordato preventivo, ha richiesto il pagamento immediato, ritenendo illegittima la sospensione dei pagamenti poiché la par condicio creditorum gli impediva di saldare i subappaltatori. La Corte d'Appello ha dato ragione all'appaltatore, ritenendo inapplicabile la trattenuta in pendenza di concordato. La Corte di Cassazione, rilevando la complessità e l'importanza della questione riguardante la sospensione dei pagamenti e la sorte del contratto di appalto pubblico in caso di concordato preventivo, non ha emesso una decisione definitiva. Con un'ordinanza interlocutoria, ha disposto il rinvio della causa in pubblica udienza per un approfondimento nomofilattico.
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