La Corte di Cassazione ha chiarito i limiti della prededuzione nel fallimento per i crediti sorti durante l'esecuzione di un concordato preventivo. Una società immobiliare chiedeva il pagamento prioritario di canoni di locazione maturati dopo l'omologazione del concordato di una catena commerciale, poi fallita. Il Tribunale aveva inizialmente concesso la prededuzione, ritenendo i crediti funzionali alla procedura. Tuttavia, la Suprema Corte ha ribaltato la decisione, stabilendo che i crediti sorti dopo l'omologazione non godono di priorità automatica. Poiché con l'omologazione la procedura si chiude e il debitore torna a gestire l'impresa autonomamente, i nuovi debiti non sono imputabili agli organi concorsuali. La prededuzione nel fallimento spetta solo se prevista espressamente dalla legge o se il credito è sorto in pendenza della procedura sotto il controllo diretto degli organi giudiziari.
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