Un professionista ha chiesto il **rimborso IRAP professionisti** per l'anno 2014, sostenendo di non dover pagare tale imposta. Dopo un parziale accoglimento in primo grado e un rigetto in appello, ha presentato ricorso in Cassazione. Il professionista lamentava che i giudici non avessero determinato l'esatto ammontare del rimborso, pur riconoscendone il diritto per specifiche attività (amministratore, sindaco, curatore). La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso. Ha stabilito che, sebbene il diritto al rimborso fosse riconosciuto, spettava al ricorrente fornire i dati per calcolare l'importo preciso. Il professionista è stato condannato al pagamento delle spese legali.
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