Due imputati, condannati per spaccio di droga e resistenza a pubblico ufficiale, avevano ottenuto una riduzione della pena tramite patteggiamento in appello. Successivamente, hanno presentato un ricorso per Cassazione contestando la qualificazione giuridica del fatto. La Corte di Cassazione ha dichiarato l'inammissibilità ricorso patteggiamento. Ha stabilito che la rinuncia ai motivi di appello, fatta nell'ambito di un patteggiamento, rende definitive le questioni non contestate. Pertanto, non è possibile riproporre in Cassazione censure relative a motivi già rinunciati, rendendo il ricorso non ammissibile.
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