Una società di logistica ha impugnato un avviso di accertamento relativo a IRES, IRAP e IVA per l'anno 2006, scaturito da un accertamento induttivo basato su differenze inventariali. Dopo un primo annullamento in Cassazione per omessa pronuncia, la Commissione Tributaria Regionale, in sede di rinvio, ha nuovamente rigettato le istanze del contribuente. La Suprema Corte è intervenuta nuovamente, censurando la decisione per motivazione apparente riguardo allo scomputo dei costi e all'aliquota IVA media. Inoltre, i giudici hanno rilevato l'errore nel non applicare il cumulo giuridico delle sanzioni per più annualità e il principio del favor rei in merito alle sanzioni ridotte introdotte dalla normativa sopravvenuta.
Continua »