Un Contribuente impugnava una richiesta di pagamento di contributi consortili. Durante il processo in Cassazione, il Contribuente decedeva e il suo avvocato, divenuto erede, presentava una rinuncia al ricorso. La Corte ha rilevato che la rinuncia era formalmente invalida perché l'avvocato non aveva un mandato speciale per compierla. Tuttavia, questo atto, seppur inefficace, dimostrava una chiara volontà di non proseguire la causa. Di conseguenza, la Cassazione ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso per carenza di interesse, chiudendo il caso senza decidere nel merito e compensando le spese legali tra le parti.
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