Un'azienda ha proposto l'impugnazione dell'estratto di ruolo, ottenuto spontaneamente allo sportello, per far valere la prescrizione di contributi previdenziali richiesti da INPS e INAIL, lamentando la mancata notifica delle cartelle di pagamento. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che l'impugnazione dell'estratto di ruolo è consentita solo se il contribuente dimostra un pregiudizio concreto e immediato, come l'esclusione da un appalto pubblico o il blocco di pagamenti da parte della Pubblica Amministrazione. In assenza di queste specifiche condizioni, stabilite dalla legge, il cittadino non può agire in giudizio preventivamente, ma deve attendere la notifica di un atto concreto di riscossione, come un preavviso di fermo o di ipoteca, per poter contestare il debito.
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