Una società di recupero metalli, accusata dall'Amministrazione Finanziaria di aver registrato fatture per operazioni inesistenti, ha ottenuto l'annullamento dell'avviso di accertamento. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia Fiscale, basato su un presunto travisamento della prova. La Corte ha chiarito che il disaccordo sulla valutazione degli elementi probatori non costituisce un errore percettivo denunciabile in sede di legittimità, ma rientra nell'apprezzamento di merito del giudice, insindacabile in Cassazione. La decisione sottolinea la distinzione fondamentale tra l'erronea lettura di un fatto e la diversa interpretazione del suo significato.
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