Una società aveva impugnato una decisione della Commissione Tributaria Regionale. Successivamente, ha presentato una rinuncia al ricorso in Cassazione. La Corte Suprema ha dichiarato estinto il processo, chiarendo un punto fondamentale: in caso di rinuncia, il ricorrente non è tenuto a versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato (il cosiddetto 'raddoppio'). Questa sanzione, spiega la Corte, si applica solo nei casi di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del ricorso, e non può essere estesa per analogia alla rinuncia.
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