La Corte di Cassazione, con l'ordinanza in esame, ha confermato che la richiesta di rimborso credito IVA è soggetta a un termine di decadenza di due anni, distinto dalla scelta di utilizzare il credito in compensazione. La Corte ha rigettato il ricorso di una società che, dopo aver optato per la compensazione, aveva richiesto il rimborso oltre il termine biennale. È stato chiarito che neanche la cessazione di fatto dell'attività, se non provata come definitiva e assoluta, costituisce una causa eccezionale per derogare alla decadenza.
Continua »