La Corte di Cassazione ha affrontato il caso di un indagato accusato di plurimi episodi di trasferimento fraudolento di valori e di associazione mafiosa. La difesa sosteneva che le diverse intestazioni fittizie di attività commerciali a Roma fossero in realtà un'unica condotta progressiva, lamentando la violazione del divieto di doppio giudizio. La Procura, invece, contestava l'esclusione del reato associativo, ritenendo che le sistematiche intestazioni fittizie dimostrassero la partecipazione dell'indagato al sodalizio criminale, dedito proprio all'infiltrazione economica. La Cassazione ha accolto entrambi i ricorsi. Ha stabilito che il giudice del riesame deve verificare se le condotte costituiscano un unico disegno criminoso e valutare se la sistematica attività di prestanome, unita al ruolo di intermediario di fiducia, configuri la partecipazione all'associazione o il concorso esterno. L'ordinanza è stata annullata con rinvio.
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