Una società acquirente ha citato in giudizio il notaio rogante e i venditori per non aver rilevato la presenza di ipoteche su alcuni immobili acquistati. La Corte d'Appello ha condannato in solido i venditori e il notaio al risarcimento dei danni, includendo una somma versata dall'acquirente a titolo di garanzia temporanea durante la rivendita dei beni. La Corte di Cassazione, accogliendo parzialmente i ricorsi, ha stabilito che la somma depositata come mera garanzia non può essere considerata automaticamente come danno emergente, poiché destinata alla restituzione. La Suprema Corte ha quindi cassato la sentenza con rinvio per una corretta quantificazione del danno, confermando comunque la responsabilità professionale del notaio per l'omessa effettuazione delle visure ipotecarie.
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