Un'azienda italiana vendeva merce a una società inglese, applicando il regime delle cessioni intracomunitarie non imponibili. L'Agenzia delle Entrate ha contestato l'operazione, sostenendo che la merce non avesse mai lasciato l'Italia e ha richiesto il pagamento dell'IVA. L'azienda si è difesa invocando la propria buona fede, avendo verificato l'esistenza e la regolarità della società acquirente. La Corte di Cassazione ha dato ragione al Fisco, stabilendo un principio fondamentale: per beneficiare della non imponibilità, non basta la buona fede. L'azienda venditrice ha l'onere di fornire la prova rigorosa che i beni siano stati effettivamente trasportati in un altro Stato membro. In assenza di questa prova sostanziale, l'operazione è soggetta a IVA in Italia.
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