Una lavoratrice, già dipendente di un ente locale, è transitata nei ruoli del personale ATA dell'amministrazione scolastica statale. La dipendente ha contestato la perdita di specifiche indennità accessorie e il calcolo dell'anzianità, chiedendo differenze stipendiali, risarcimento danni e ricalcolo pensionistico. I giudici di merito hanno riconosciuto soltanto una minima differenza mensile di 24,43 euro per salvaguardare la retribuzione fissa anteriore. La Corte di Cassazione ha confermato integralmente la sentenza di merito e ha respinto il ricorso della lavoratrice. Gli Ermellini hanno chiarito che la tutela retributiva garantita dalle direttive europee comprende solo le voci stipendiali fisse e continuative percepite in precedenza, escludendo compensi eventuali, indennità di rischio o voci accessorie non stabili.
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