Una società finanziaria estera, operante in Italia tramite stabile organizzazione, ha impugnato il recupero a tassazione ai fini IVA, IRES e IRAP effettuato dall'Amministrazione Finanziaria. La controversia riguardava il calcolo del pro-rata di detraibilità dell'IVA per acquisti promiscui tra attività di leasing e finanziamento, e la deducibilità di costi infragruppo. La Corte di Cassazione ha accolto sia il ricorso principale della società sia quello incidentale del Fisco. Ha stabilito che il calcolo del pro-rata deve basarsi sul volume d'affari complessivo, salvo prova di maggiore precisione di metodi alternativi, e che per i costi infragruppo è necessario dimostrare la conformità al valore normale di mercato. La sentenza è stata cassata con rinvio.
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