L'Imputato, condannato per resistenza a pubblico ufficiale, ha proposto ricorso in Cassazione lamentando la mancata notifica del rinvio dell'udienza dibattimentale, svoltasi mentre era detenuto e senza che ne fosse disposta la traduzione. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che l'omessa notifica della nuova udienza all'imputato, regolarmente citato in precedenza, non comporta una nullità assoluta, bensì una nullità a regime intermedio. Questo vizio deve essere eccepito immediatamente dal difensore presente in udienza. Poiché il difensore non ha sollevato alcuna obiezione tempestiva, la nullità si è sanata per preclusione. Di conseguenza, la condanna è stata confermata e l'imputato è stato condannato anche al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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