Il Condannato ha proposto ricorso in Cassazione contro l'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza che gli aveva negato l'affidamento in prova al servizio sociale, concedendogli esclusivamente la detenzione domiciliare. Il Tribunale aveva motivato il diniego evidenziando la gravità dei reati, i dodici provvedimenti disciplinari presi durante la detenzione carceraria, la relazione negativa dei servizi sociali e la mancanza di un concreto programma di volontariato. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso del tutto inammissibile. I giudici hanno chiarito che le censure sollevate riguardavano valutazioni di merito non riesaminabili in sede di legittimità. Di conseguenza, la Cassazione ha confermato il provvedimento impugnato, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende.
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