Un condannato richiedeva l'accesso alla misura alternativa dell'affidamento in prova ai servizi sociali dopo un cumulo di condanne, comprensivo sia di reati comuni sia di un reato ostativo. Il Tribunale di Sorveglianza dichiarava inammissibile l'istanza ritenendo non ancora scontata la porzione di pena relativa al reato ostativo e negava comunque la misura nel merito per persistente pericolosità sociale. La Corte di Cassazione chiarisce il principio di imputazione del cumulo: la pena già espiata deve essere imputata prioritariamente al reato più grave e ostativo, rendendo l'istanza formalmente ammissibile. Tuttavia, la Suprema Corte rigetta definitivamente il ricorso del detenuto, confermando il diniego della misura a causa della mancata revisione critica dei reati commessi, dell'assenza di un'attività lavorativa stabile e delle accertate frequentazioni con pregiudicati.
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