Due marittimi, assunti con un contratto di lavoro marittimo a tempo indeterminato, si sono opposti alla richiesta dell'azienda di iscriversi a un turno particolare per poter essere nuovamente imbarcati. I lavoratori hanno comunque offerto la propria prestazione lavorativa, ma l'azienda ha rifiutato l'impiego e ha sospeso il pagamento dello stipendio. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'azienda, stabilendo che il rapporto a tempo indeterminato nel settore nautico garantisce una stabilità reale. Lo sbarco temporaneo o il rifiuto di iscriversi a elenchi di collocamento non possono giustificare la risoluzione del rapporto o il mancato pagamento delle retribuzioni, in quanto le tutele di legge contro i licenziamenti illegittimi si applicano anche al personale navigante.
Continua »