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Turno Particolare

5 provvedimenti applicano questo termine

Definizione

Una lista o un registro gestito dalla compagnia di navigazione per regolare l'ordine di imbarco dei marittimi disponibili, senza incidere sulla natura a tempo indeterminato del rapporto di lavoro.

Norme più ricorrenti in questi provvedimenti

Provvedimenti

Lavoro marittimo a tempo indeterminato: sbarco non è recesso
Due marittimi, assunti con un contratto di lavoro marittimo a tempo indeterminato, si sono opposti alla richiesta dell'azienda di iscriversi a un turno particolare per poter essere nuovamente imbarcati. I lavoratori hanno comunque offerto la propria prestazione lavorativa, ma l'azienda ha rifiutato l'impiego e ha sospeso il pagamento dello stipendio. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'azienda, stabilendo che il rapporto a tempo indeterminato nel settore nautico garantisce una stabilità reale. Lo sbarco temporaneo o il rifiuto di iscriversi a elenchi di collocamento non possono giustificare la risoluzione del rapporto o il mancato pagamento delle retribuzioni, in quanto le tutele di legge contro i licenziamenti illegittimi si applicano anche al personale navigante.
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Risoluzione per mutuo consenso: tra rifiuto e nuovo impiego
Un lavoratore marittimo ha impugnato la cessazione del proprio rapporto di lavoro, sostenendo di essere stato vittima di un licenziamento illegittimo. La società armatrice ha invece eccepito che il rapporto si era estinto per una risoluzione per mutuo consenso. Il dipendente aveva infatti rifiutato ripetutamente di reiscriversi nel turno particolare della società e aveva accettato un nuovo imbarco presso un altro armatore. La Corte d'Appello ha ritenuto che tale condotta manifestasse una chiara volontà di sciogliere il vincolo contrattuale. La Corte di Cassazione ha confermato questa impostazione, dichiarando il ricorso inammissibile. La decisione ribadisce che la volontà di porre fine al rapporto può essere desunta da comportamenti concludenti che rendono impossibile la prosecuzione della collaborazione lavorativa.
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Lavoro marittimo: contratto stabile vs CCNL a termine
La Corte di Cassazione si è pronunciata sul caso di un lavoratore marittimo, il cui rapporto di lavoro era stato giudizialmente trasformato in tempo indeterminato. L'azienda datrice di lavoro aveva successivamente tentato di applicare un Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) che, di fatto, frammentava il rapporto in una serie di imbarchi a termine. La Corte ha rigettato il ricorso dell'azienda, stabilendo che un rapporto di lavoro marittimo a tempo indeterminato accertato in sede giudiziale non può essere unilateralmente modificato in una serie di contratti precari attraverso l'applicazione di una disciplina collettiva. Tale condotta rappresenta un'illegittima novazione del rapporto di lavoro.
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Lavoro marittimo: contratto stabile senza turno
La Corte di Cassazione ha stabilito che un rapporto di lavoro marittimo a tempo indeterminato non si interrompe se il lavoratore rifiuta di iscriversi al 'turno particolare', poiché tale istituto è previsto solo per i disoccupati. La richiesta dell'azienda è stata ritenuta illegittima e il suo rifiuto di accettare la prestazione lavorativa ingiustificato, confermando il diritto del lavoratore al risarcimento del danno.
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Lavoro Marittimo: lo sbarco non è licenziamento
Un lavoratore con contratto di lavoro marittimo a tempo indeterminato viene sbarcato per avvicendamento. La Cassazione chiarisce che tale atto non equivale a licenziamento. Il rapporto prosegue e la sua cessazione richiede un atto formale di recesso con giusta causa o giustificato motivo, applicando la normativa generale del lavoro.
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