Un uomo, denominato Il Venditore, ha messo in vendita su internet un motore per auto, incassando il prezzo senza mai consegnarlo all'acquirente. Condannato in primo grado per il reato di Truffa online, ha proposto appello. La Corte d'Appello ha dichiarato inammissibile l'impugnazione per la genericità dei motivi. La Corte di Cassazione ha confermato questa decisione, ribadendo che l'atto di appello deve contestare in modo specifico e puntuale le prove e le motivazioni della sentenza di primo grado. Il ricorso del Venditore è stato quindi dichiarato inammissibile, con sua condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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