Un imputato è stato condannato per **Truffa e insolvenza fraudolenta**. Ha presentato ricorso in Cassazione, sostenendo che la sua condotta configurasse solo insolvenza fraudolenta, non truffa, per assenza di artifici o raggiri. La Corte d'Appello aveva invece confermato la condanna, ritenendo che le rassicurazioni verbali costituissero raggiri. La Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ribadito che non si può contestare il travisamento del fatto, ma solo il travisamento della prova. Il ricorso dell'imputato si concentrava sul travisamento del fatto, quindi non era ammissibile. L'imputato deve pagare le spese processuali e una sanzione alla Cassa delle ammende.
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