La Corte di Cassazione ha confermato la condanna per peculato a carico di alcuni dipendenti di un istituto musicale pubblico. I ricorrenti sostenevano che la condotta dovesse essere qualificata come truffa, avendo ingannato l'amministrazione per ottenere i fondi. La Corte ha rigettato questa tesi, chiarendo che si configura il peculato per induzione quando il pubblico agente, avendo già la disponibilità giuridica del denaro, induce in errore un altro funzionario (nella specie, il direttore amministrativo co-firmatario dei mandati) non per ottenere il possesso dei fondi, ma per finalizzare l'appropriazione. La disponibilità, anche se non esclusiva, è il discrimine fondamentale.
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