Un venditore pubblica un annuncio sul web per la vendita di pneumatici e cerchi, facendosi pagare in anticipo con bonifico ma senza mai spedire la merce e rendendosi irreperibile. La vittima ritira successivamente la denuncia. Tuttavia, la Corte di Cassazione stabilisce che la truffa online è procedibile d'ufficio quando sussiste l'aggravante della minorata difesa, legata alla distanza geografica che impedisce il controllo del bene e favorisce il venditore. Inoltre, la presenza della recidiva qualificata, considerata aggravante ad effetto speciale, impedisce l'estinzione del processo per remissione della querela. Di conseguenza, la sentenza di proscioglimento viene annullata e la causa rinviata al giudice d'appello per proseguire l'azione penale.
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