Un uomo, condannato per truffa online per aver ricevuto un pagamento su una carta prepagata senza mai spedire la merce, ha presentato ricorso in Cassazione. L'imputato sosteneva due motivi: il processo d'appello non doveva celebrarsi per l'assenza del suo avvocato, affetto da febbre, e la sua identificazione come autore del reato era errata. La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha stabilito che una semplice comunicazione di stato febbrile, senza certificato medico, non costituisce un legittimo impedimento. Inoltre, ha confermato che l'intestazione della carta prepagata a suo nome, unita ad altri indizi, era una prova sufficiente per identificarlo. Di conseguenza, la condanna è diventata definitiva.
Continua »