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Tributo Non Armonizzato

5 provvedimenti applicano questo termine

Definizione

Imposta regolata esclusivamente dalla legge nazionale e non da quella dell'Unione Europea, per la quale non è obbligatorio il confronto preventivo con il contribuente prima dell'accertamento.

Norme più ricorrenti in questi provvedimenti

Provvedimenti

Accertamento bancario: conti privati e presunzione del Fisco
L'Agenzia delle Entrate ha notificato un avviso di recupero IRPEF a carico di un contribuente in seguito ad anomalie emerse sui suoi conti correnti. Il contribuente ha impugnato l'atto contestando il mancato rispetto del termine di sessanta giorni dopo il verbale e sostenendo di aver giustificato i versamenti come canoni di locazione e anticipazioni aziendali. I giudici hanno confermato la pretesa fiscale, evidenziando che per i controlli a tavolino su tributi non armonizzati non sussiste l'obbligo del termine dilatorio. Inoltre, le tabelle di riepilogo e le ricevute prive di data certa prodotte dall'interessato non costituiscono prova contraria valida. La Corte di Cassazione ha definitivamente rigettato il ricorso del contribuente, convalidando l'accertamento bancario e condannando il privato al pagamento delle spese di lite.
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Accertamento a tavolino: stop al termine di 60 giorni
L'Agenzia delle Entrate ha notificato un avviso di accertamento IRPEF a un contribuente a distanza di pochi giorni dalla consegna del processo verbale redatto dalla Guardia di Finanza. Il cittadino ha eccepito l'invalidità dell'atto per la violazione del termine dilatorio di sessanta giorni previsto dallo Statuto del Contribuente. I giudici di appello hanno annullato l'atto impositivo, ma la Corte di Cassazione ha ribaltato la decisione. I magistrati di legittimità hanno chiarito che l'obbligo di attendere sessanta giorni opera unicamente in presenza di accessi e verifiche presso la sede del contribuente. Di conseguenza, in caso di accertamento a tavolino svolto presso gli uffici pubblici su basi documentali, l'ufficio può notificare l'avviso di accertamento senza concedere il termine difensivo anticipato.
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Contraddittorio preventivo IRAP: nullo solo con norma espressa
L'Agenzia delle Entrate ha notificato un avviso di accertamento a un libero professionista richiedendo il versamento di una maggiore imposta regionale per l'anno 2010 a seguito del disconoscimento di alcune spese. Il professionista ha impugnato l'atto e i giudici d'appello lo hanno annullato, sostenendo l'omessa attivazione del contraddittorio preventivo IRAP. L'Amministrazione finanziaria ha quindi presentato ricorso in Cassazione. I Supremi Giudici hanno accolto le ragioni dell'Ufficio tributario, stabilendo che per i tributi non armonizzati verificati mediante indagini a tavolino non sussiste un obbligo generalizzato di confronto preventivo prima della notifica dell'atto.
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Imposta concessioni statali: l’ente portuale deve pagare
Un'Amministrazione Regionale ha emesso un avviso di accertamento nei confronti di un'Autorità Portuale per il pagamento dell'imposta regionale sulle concessioni statali relativa all'anno 2008. L'ente portuale ha contestato l'atto lamentando la mancanza di motivazione, l'assenza di un confronto preventivo e l'inapplicabilità del tributo alle proprie concessioni. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso della Regione, stabilendo che l'imposta regionale sulle concessioni statali si applica a tutte le occupazioni di beni demaniali, a prescindere dall'autorità che rilascia l'atto. I giudici hanno chiarito che non è necessario allegare la concessione già nota al contribuente, né avviare un contraddittorio preventivo per i tributi non europei. Di conseguenza, l'accertamento fiscale è pienamente valido e l'ente portuale deve pagare il tributo richiesto.
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Imposta unica sulle scommesse: allibratore estero deve pagare
L'Agenzia delle Dogane ha richiesto a un bookmaker estero privo di concessione il pagamento dell'imposta unica sulle scommesse per l'anno 2007, ritenendolo responsabile in solido con le ricevitorie locali. Il bookmaker ha impugnato gli avvisi di accertamento, lamentando discriminazioni e violazioni del diritto dell'Unione Europea. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. I giudici hanno chiarito che l'imposta unica sulle scommesse si applica anche agli operatori esteri senza concessione. Mentre le ricevitorie sono escluse dalla responsabilità per gli anni precedenti al 2011, il bookmaker rimane l'obbligato principale. Non sussiste alcuna discriminazione rispetto agli operatori nazionali, poiché il tributo colpisce l'attività di raccolta scommesse sul territorio italiano in modo uniforme.
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