Un uomo compie una rapina in farmacia indossando una mascherina chirurgica e concorda la pena con il rito del patteggiamento per rapina aggravata. Successivamente, la difesa propone ricorso per Cassazione contestando l'applicazione della specifica aggravante del travisamento, sostenendo che il dispositivo di protezione fosse obbligatorio per legge durante la pandemia da Covid-19. La Corte di Cassazione dichiara il ricorso inammissibile e conferma la condanna. I giudici ribadiscono che la mascherina, coprendo il volto, ostacola l'identificazione dell'autore del reato. Pertanto, l'obbligo sanitario non esclude la sussistenza della circostanza aggravante, risultando il ricorso contrario ai limiti di legge previsti per l'impugnazione del patteggiamento.
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