Un cittadino straniero, colpito da decreto di espulsione, manifestava la volontà di presentare una domanda reiterata di protezione internazionale. Nonostante ciò, il Questore disponeva il suo trattenimento presso un Centro di Permanenza per i Rimpatri (CPR). Il Giudice di Pace convalidava la misura utilizzando un modulo prestampato, privo di reale motivazione sulle specificità del caso. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dello straniero, stabilendo che il trattenimento dello straniero costituisce una grave limitazione della libertà personale. Di conseguenza, il provvedimento del giudice deve contenere una motivazione reale e approfondita, e non formule generiche o prestampate. La Suprema Corte ha quindi cassato senza rinvio il provvedimento di convalida, sancendo l'illegittimità della misura applicata.
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