Un soggetto condannato per bancarotta fraudolenta ha presentato ricorso in Cassazione, lamentando un trattamento sanzionatorio più severo rispetto a quello del coimputato. La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, poiché la Corte d'Appello, in sede di rinvio, aveva correttamente applicato le indicazioni della stessa Cassazione, concedendo le attenuanti generiche e riducendo la pena. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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