La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un imputato condannato per il reato di resistenza a pubblico ufficiale. La Corte ha stabilito che la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131-bis c.p., non è applicabile a tale reato, considerandolo un presupposto ostativo. Inoltre, ha confermato la correttezza del bilanciamento tra la recidiva contestata e le attenuanti generiche, rigettando i motivi del ricorso come manifestamente infondati e condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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