La Corte di Cassazione dichiara inammissibile un ricorso contro una sentenza della Corte d'Appello di Torino. L'imputato contestava la mancata esclusione della recidiva e il trattamento sanzionatorio. La Suprema Corte ha ritenuto i motivi del ricorso generici e aspecifici, in quanto non si confrontavano adeguatamente con la motivazione della sentenza impugnata. In particolare, ha ribadito il principio secondo cui, quando la pena inflitta è molto vicina al minimo edittale, non è necessaria una motivazione dettagliata, essendo sufficiente il richiamo ai criteri generali dell'art. 133 c.p. per giustificare la congruità della sanzione. Il ricorso è stato quindi rigettato con condanna alle spese e a una sanzione pecuniaria.
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