La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 19690/2024, ha dichiarato inammissibile un ricorso a causa della manifesta mancanza di specificità dell'appello penale. L'impugnazione, limitata al trattamento sanzionatorio, non conteneva critiche puntuali alla motivazione della sentenza di grado inferiore riguardo la recidiva e le attenuanti generiche, risultando così troppo generica. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende.
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