La Corte di Cassazione ha stabilito la legittimità della minore aliquota contributiva versata dalle università non statali per i propri docenti e ricercatori fino al 2020. L'INPS sosteneva che dovesse essere applicata la stessa aliquota, più alta, delle università pubbliche. I giudici hanno respinto questa tesi, chiarendo che la legge che ha parificato i contributi (Legge 178/2020) non è retroattiva e vale solo dal 1° gennaio 2021. Di conseguenza, l'aliquota contributiva università non statali applicata in precedenza, pari al 26,20%, era corretta. L'Università ha quindi vinto la causa contro l'ente previdenziale.
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