Un magistrato, sottoposto a procedimento disciplinare magistrati a seguito di indagini penali per corruzione, aveva impugnato il provvedimento del CSM che ne disponeva il trasferimento cautelare. Nonostante l'assoluzione in sede penale con formula piena, l'organo disciplinare aveva mantenuto la misura cautelare, ritenendo che la condotta avesse comunque leso l'immagine di imparzialità. Successivamente, il ricorrente ha presentato formale atto di rinuncia al ricorso. La Corte di Cassazione, preso atto della volontà della parte, ha dichiarato l'estinzione del giudizio senza procedere alla liquidazione delle spese, data l'assenza di parti controricorrenti.
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