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Trasferimento D'Azienda

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148 provvedimenti applicano questo termine

Provvedimenti

Licenziamento collettivo: sì alla reintegra, no al risarcimento
Il Lavoratore viene licenziato all'esito di una procedura di licenziamento collettivo durante un trasferimento d'azienda tra la Società Cedente e la Società Cessionaria in amministrazione straordinaria. Il Lavoratore contesta la violazione dei criteri di scelta, dimostrando di possedere qualifiche superiori rispetto ai colleghi trattenuti. La Corte di Cassazione conferma l'illegittimità del recesso e il diritto alla reintegrazione del dipendente, stabilendo che il trasferimento d'azienda comporta il passaggio automatico del personale anche in caso di crisi aziendale. Tuttavia, accoglie il ricorso della Società Cessionaria sulla richiesta economica: la domanda di risarcimento danni è improcedibile davanti al giudice del lavoro e deve essere presentata al giudice fallimentare.
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Efficacia del giudicato: il Comune vince contro i lavoratori
Alcuni dipendenti comunali, trasferiti a un consorzio privato poi fallito, chiedevano al Comune il mantenimento dello stipendio precedente basandosi su una clausola che richiamava la disciplina del trasferimento d'azienda. Un precedente processo definitivo aveva stabilito che tale clausola garantiva solo la riassunzione, escludendo altre tutele. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Comune, applicando il principio dell'efficacia del giudicato. I giudici hanno chiarito che l'accertamento definitivo su un punto fondamentale del rapporto impedisce di ridiscutere la stessa questione in un nuovo processo, anche se con richieste diverse. Di conseguenza, la domanda dei lavoratori è stata respinta.
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Trasferimento d’azienda: i lavoratori battono la cooperativa
Due lavoratori di una cooperativa che gestiva un servizio in appalto hanno chiesto la prosecuzione del rapporto di lavoro con la nuova cooperativa subentrante, invocando il trasferimento d'azienda. La nuova cooperativa, rimasta contumace nel giudizio di primo grado, sosteneva si trattasse di una semplice successione in appalto senza continuità. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della nuova cooperativa. I giudici hanno stabilito che si configura un trasferimento d'azienda quando l'organizzazione aziendale rimane immutata nel passaggio di gestione. Inoltre, la contumacia iniziale ha impedito alla cooperativa di dimostrare in tempo gli elementi di discontinuità del servizio. Di conseguenza, i lavoratori hanno ottenuto il diritto a mantenere il posto di lavoro e a ricevere le differenze retributive accumulate.
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Trasferimento d’azienda: dipendenti salvi, cooperativa sconfitta
Due dipendenti di una cooperativa sociale, impiegati in un appalto di servizi sanitari, hanno chiesto la prosecuzione del loro rapporto di lavoro con la nuova cooperativa subentrante nella gestione della struttura. I giudici di merito hanno accertato che il passaggio di gestione integrava un vero e proprio trasferimento d'azienda ai sensi dell'articolo 2112 del Codice Civile, poiché l'organizzazione aziendale era rimasta immutata. La nuova cooperativa, rimasta contumace nel giudizio di primo grado, non ha potuto dimostrare la discontinuità della gestione. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della cooperativa subentrante, confermando il diritto dei lavoratori alla prosecuzione del rapporto di lavoro e al pagamento delle differenze retributive per gli scatti di anzianità maturati.
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Trasferimento d’azienda: il silenzio non è assenso
Alcuni dipendenti hanno contestato il trasferimento d'azienda attuato dalla loro società originaria a un'altra impresa, sostenendo che il ramo ceduto non avesse una reale autonomia preesistente. La società ha eccepito che i lavoratori avessero accettato tacitamente il passaggio lavorando per tre anni presso la nuova azienda senza opporsi. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso della società. I giudici hanno chiarito che il semplice silenzio o l'inerzia del lavoratore non equivalgono a un consenso tacito. Inoltre, per essere valido, il trasferimento d'azienda deve riguardare un ramo dotato di autonomia funzionale già prima della cessione, e non creato appositamente per l'occasione. Di conseguenza, la società originaria deve ripristinare i rapporti di lavoro e reintegrare i dipendenti.
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Trasferimento d’azienda: l’accordo c’è ma l’assunzione salta.
Alcuni dipendenti di una società in liquidazione hanno chiesto il riconoscimento del rapporto di lavoro con una nuova azienda pubblica subentrante, sostenendo che l'affitto del ramo d'azienda firmato tra le due società costituisse un vero e proprio trasferimento d'azienda ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dei lavoratori. I giudici hanno confermato che non si è verificato alcun effettivo trasferimento d'azienda, poiché il contratto di affitto era solo preliminare, non è mai stato eseguito ed è stato successivamente revocato prima dell'inizio di qualsiasi attività. Di conseguenza, senza il passaggio concreto dell'organizzazione aziendale, non scatta il diritto dei lavoratori all'assunzione automatica presso la nuova società.
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Trasferimento d’azienda: reintegra sicura ma risarcimento da ricalcolare
La Corte di Cassazione ha confermato la sussistenza di un trasferimento d'azienda tra due società di trasporti, avvenuto tramite un decreto della pubblica amministrazione. Di conseguenza, ha riconosciuto il diritto del Lavoratore, precedentemente licenziato in modo illegittimo dalla società cedente, alla reintegrazione nel posto di lavoro presso la società cessionaria. Tuttavia, la Corte ha accolto il ricorso incidentale del Lavoratore riguardante il calcolo del risarcimento danni. I giudici d'appello avevano infatti omesso di esaminare i documenti dell'Agenzia delle Entrate relativi ai redditi effettivi percepiti dal Lavoratore durante il periodo di inattività, necessari per calcolare correttamente la detrazione dell'aliunde perceptum. La causa è stata quindi rinviata per un nuovo calcolo delle somme dovute.
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Trasferimento d’azienda: debiti anche senza contratto diretto
Un lavoratore ha chiesto il pagamento di differenze retributive e TFR alla nuova azienda subentrata nella gestione del negozio dove lavorava. La vecchia e la nuova azienda avevano stipulato, in tempi diversi, un contratto di affitto con lo stesso proprietario, senza un accordo diretto tra loro. La Corte di Cassazione ha confermato che si applica la disciplina del trasferimento d'azienda. Questa tutela scatta ogni volta che l'organizzazione aziendale rimane immutata e cambia solo il titolare, anche senza un contratto diretto tra il vecchio e il nuovo gestore. Di conseguenza, la nuova azienda è responsabile in solido per i crediti maturati dal lavoratore. Il ricorso della nuova azienda è stato rigettato.
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Trasferimento d’azienda: niente TFR se il lavoro continua
Nel caso di un trasferimento d'azienda, un lavoratore chiedeva all'ente previdenziale il pagamento del trattamento di fine rapporto (TFR), sostenendo che il suo rapporto di lavoro fosse cessato a seguito di un accordo sindacale e di formali dimissioni seguite da immediata riassunzione. La Corte di Cassazione ha invece accolto il ricorso dell'ente previdenziale. I giudici hanno stabilito che, in caso di continuazione dell'attività aziendale, gli accordi sindacali possono modificare le condizioni di lavoro ma non possono escludere il passaggio automatico dei dipendenti al nuovo datore di lavoro. Di conseguenza, le dimissioni e la riassunzione sono nulle e il rapporto di lavoro prosegue senza interruzioni. Non essendoci stata una reale cessazione del rapporto, il lavoratore non ha diritto a percepire il TFR.
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Trasferimento d’azienda: niente TFR se l’attività continua
Nel caso di un trasferimento d'azienda in cui l'attività economica continua, i lavoratori passano automaticamente al nuovo datore di lavoro senza interruzioni. Un lavoratore aveva richiesto all'INPS il pagamento del TFR maturato prima del trasferimento, sostenendo che il suo rapporto di lavoro fosse cessato a seguito di un accordo sindacale e di formali dimissioni seguite da riassunzione. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'INPS, stabilendo che in caso di continuazione dell'attività, gli accordi sindacali non possono derogare al principio del passaggio automatico dei dipendenti. Di conseguenza, le dimissioni e la riassunzione sono nulle e il rapporto di lavoro prosegue senza interruzioni, escludendo il diritto del lavoratore a percepire il TFR in quel momento.
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Trasferimento d’azienda: continuità del lavoro o TFR subito?
Un lavoratore ha richiesto all'INPS il pagamento del trattamento di fine rapporto (TFR) a seguito del trasferimento d'azienda della società datrice di lavoro, avvenuto tramite affitto e successiva cessione. Il lavoratore sosteneva che un accordo sindacale avesse interrotto il precedente rapporto, facendone nascere uno nuovo. L'INPS si è opposto, sostenendo la continuità del rapporto di lavoro. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'INPS. I giudici hanno chiarito che, in caso di trasferimento d'azienda con prosecuzione dell'attività, gli accordi sindacali possono modificare le condizioni di lavoro ma non possono escludere il passaggio automatico dei dipendenti al nuovo datore. Di conseguenza, il rapporto di lavoro non si è mai interrotto e il lavoratore non ha diritto al TFR.
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Demansionamento e continuità aziendale: il Lavoratore perde
Il Lavoratore ha fatto causa alla nuova Azienda chiedendo il risarcimento per demansionamento e l'illegittimità del licenziamento. Egli sosteneva la continuità del rapporto di lavoro con la precedente società. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del Lavoratore. I giudici hanno chiarito che la semplice identità di sede e di oggetto sociale tra due imprese non dimostra un trasferimento d'azienda. Di conseguenza, non sussiste alcun obbligo per la nuova Azienda di conservare l'inquadramento precedente del dipendente. Inoltre, il licenziamento è risultato legittimo a causa della comprovata riduzione del personale. Il Lavoratore perde la causa e deve pagare le spese di giudizio.
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Trasferimento d’azienda: lavoratori esclusi senza limiti di tempo
Alcuni lavoratori hanno fatto causa alla vecchia e alla nuova società per ottenere il riconoscimento del loro passaggio alle dipendenze di quest'ultima. I lavoratori sostenevano che si fosse verificato un trasferimento d'azienda a seguito della reinternalizzazione delle attività di magazzino. I giudici di merito avevano rigettato la domanda, ritenendo l'azione ormai fuori tempo massimo per il superamento del termine di sessanta giorni previsto dalla legge. La Corte di Cassazione ha invece accolto il ricorso dei lavoratori. I giudici hanno stabilito che il termine di decadenza non si applica quando il dipendente escluso rivendica la prosecuzione del rapporto di lavoro con il nuovo datore di lavoro. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello.
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Garanzia di riassunzione: l’accordo vince sui cambi societari
Due lavoratrici, originariamente dipendenti di una società di gestione aeroportuale, erano state trasferite a un'azienda concessionaria. In quell'occasione, un accordo sindacale aveva previsto una garanzia di riassunzione da parte della società originaria in caso di cessazione o trasferimento delle attività della concessionaria. A seguito del passaggio della concessione a un terzo operatore, le lavoratrici hanno chiesto di essere riassunte dalla società originaria. La Corte di Cassazione ha confermato la decisione dei giudici di merito, stabilendo che il "trasferimento di attività" previsto dall'accordo equivaleva a un trasferimento d'azienda. Di conseguenza, la garanzia di riassunzione è pienamente operativa. La società originaria perde il ricorso e deve riassumere le lavoratrici, pagando le spese di giudizio.
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Trasferimento d’azienda o vendita di beni? La Cassazione decide
Un dipendente di una compagnia aerea in amministrazione straordinaria ha richiesto il riconoscimento del diritto al passaggio automatico del proprio rapporto di lavoro alla nuova società acquirente. Il lavoratore ha invocato la disciplina del trasferimento d'azienda ex art. 2112 c.c. e della direttiva europea 2001/23/CE. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando le decisioni dei gradi precedenti. I giudici hanno stabilito che l'operazione tra le due compagnie si è configurata come una semplice vendita di beni e non come un trasferimento d'azienda. È stata infatti accertata la mancanza di continuità economica e di autonomia funzionale dei beni ceduti, inseriti in un progetto industriale del tutto nuovo e ridotto. Di conseguenza, non opera la tutela del mantenimento del posto di lavoro per i dipendenti della società originaria.
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Azienda in crisi: accordo sindacale può escludere lavoratori
La Corte di Cassazione ha stabilito la legittimità di un accordo sindacale nel trasferimento d'azienda che esclude alcuni lavoratori dal passaggio al nuovo acquirente, quando l'azienda cedente è in fallimento. Alcuni ex dipendenti, licenziati dalla società fallita e non assunti dalla nuova, avevano fatto causa sostenendo che l'accordo fosse un mezzo fraudolento per eludere la tutela generale prevista dall'art. 2112 c.c. La Corte ha respinto il ricorso, confermando che la legge speciale per le aziende in crisi (art. 47, L. 428/1990) permette questa eccezione. La valutazione sulla presunta fraudolenza dell'accordo è una questione di fatto, non riesaminabile in sede di legittimità. Di conseguenza, l'azienda acquirente ha vinto la causa.
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Trasferimento d’azienda in crisi: lavoro salvo nonostante la cessione
La Corte di Cassazione affronta un caso di licenziamento illegittimo seguito da un trasferimento d'azienda in crisi. Una lavoratrice, licenziata ingiustamente dalla prima azienda, ha chiesto di proseguire il suo rapporto di lavoro con la seconda azienda, subentrata nella gestione. La Corte ha stabilito un principio fondamentale: anche in un trasferimento d'azienda in crisi, se l'attività produttiva continua e non è finalizzata alla liquidazione, i rapporti di lavoro si trasferiscono automaticamente al nuovo datore. La lavoratrice ha quindi vinto, ottenendo il diritto alla reintegrazione presso l'azienda acquirente, a conferma della priorità della tutela dell'occupazione.
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TFR e Trasferimento d’Azienda: Lavoro continua, TFR bloccato
Un lavoratore, il cui rapporto di lavoro era proseguito con una nuova società a seguito di una cessione, ha chiesto a quest'ultima il pagamento del TFR maturato con il precedente datore. La Corte di Cassazione ha confermato la decisione dei giudici di merito, stabilendo un principio chiave in materia di TFR e trasferimento d'azienda: il credito per il TFR diventa esigibile solo al momento della cessazione definitiva del rapporto di lavoro con il nuovo datore. Poiché il lavoratore non aveva dimostrato che il suo rapporto fosse terminato, la sua richiesta è stata respinta. Il suo ricorso è stato dichiarato inammissibile per vizi formali, consolidando di fatto la regola della continuità del rapporto di lavoro.
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Riconoscimento anzianità negato: il Ministero vince in Cassazione
Una dipendente del personale ATA, trasferita da un ente locale al Ministero dell'Istruzione, si è vista negare il pieno riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata in precedenza. La lavoratrice ha fatto causa, sostenendo che ciò le causava un danno economico in violazione delle norme europee sul trasferimento d'azienda. La Corte di Cassazione ha respinto il suo ricorso. I giudici hanno stabilito che la normativa europea mira a impedire un 'peggioramento retributivo sostanziale' per il solo fatto del trasferimento, ma non garantisce un automatico aumento di stipendio basato sulle regole del nuovo datore di lavoro. La Corte ha concluso che non vi era prova di un tale peggioramento, confermando la legittimità dell'operato della Pubblica Amministrazione.
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Fondo di Garanzia INPS: No TFR se la nuova azienda è solvibile
La Cassazione ha stabilito che il Fondo di Garanzia INPS non è tenuto a pagare TFR e stipendi arretrati se il rapporto di lavoro prosegue senza interruzioni con una nuova azienda acquirente che è solvibile. In caso di trasferimento d'azienda, la legge prevede una responsabilità solidale tra vecchio e nuovo datore. Se il nuovo datore è 'in bonis' (solvibile), il lavoratore deve rivolgersi a quest'ultimo per ottenere i suoi crediti. L'intervento del Fondo è escluso perché la sua funzione è coprire il rischio di insolvenza, rischio che non sussiste quando esiste un coobbligato in grado di pagare.
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