Una Società di Riscossione comunale aveva notificato a una Contribuente alcuni avvisi di accertamento per il pagamento di Tosap e Tarsu su immobili ritenuti pubblici. La Contribuente ha contestato con successo le richieste nei primi gradi di giudizio. La Società di Riscossione ha quindi proposto ricorso in Cassazione. Successivamente, le parti hanno raggiunto un accordo amichevole per risolvere la controversia. Di conseguenza, la Società di Riscossione ha presentato una formale dichiarazione di rinuncia al ricorso tributario, accettata e firmata anche dalla Contribuente e dal suo difensore. La Corte di Cassazione ha preso atto dell'accordo e ha dichiarato l'estinzione del processo per rinuncia, disponendo la compensazione delle spese legali. Con questa decisione, la lite si chiude definitivamente senza vincitori né vinti sul piano giudiziario, ma con un accordo privato vincolante.
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