Una società sottoscriveva un contratto di interest rate swap per tutelarsi dal rischio di un leasing finanziario, con la garanzia di due fideiussori. Uno dei garanti agiva in giudizio ottenendo la dichiarazione di nullità del contratto derivato per mancanza di causa, poiché lo strumento era inidoneo alla copertura del rischio. La società cessionaria del credito della banca impugnava la decisione, sostenendo che la società debitrice avesse rinunciato a far valere la nullità in un precedente accordo conciliativo. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso principale, confermando che la nullità assoluta del contratto travolge l'intero rapporto obbligatorio. La rinuncia della debitrice principale non sana il vizio radicale del contratto derivato, che può essere sempre fatto valere da altri soggetti interessati o rilevato d'ufficio dal giudice.
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