La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 26915/2024, ha stabilito che il diritto al risarcimento del danno previsto da una clausola penale è autonomo e non richiede la preventiva risoluzione del contratto. Il caso riguardava una società che, avendo violato un accordo transattivo omettendo di assumere dei lavoratori, è stata condannata a pagare la penale pattuita, a prescindere dalla continuazione del rapporto contrattuale. La Corte ha ritenuto inammissibile il ricorso della società, confermando la validità della richiesta di risarcimento basata sulla sola clausola penale.
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