Un'Azienda Creditrice ha chiesto l'ammissione al passivo del Fallimento di un'Azienda Debitore per un credito residuo di 47.000 euro, derivante da lavori di subappalto. Il Tribunale aveva respinto la richiesta, ritenendo che la domanda si fondasse su cambiali prodotte solo in fotocopia e che la documentazione fosse priva di data certa. Inoltre, aveva escluso la prova testimoniale. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Azienda Creditrice. Ha chiarito che la domanda riguardava la prova del credito nel fallimento basata sul contratto di subappalto, non sulle cambiali. Ha ritenuto errato non aver ammesso le prove testimoniali e non aver motivato adeguatamente sulla data certa. La Corte ha cassato il decreto, rinviando la causa per una nuova valutazione.
Continua »