Un rappresentante sindacale ha accusato un medico del reato di diffamazione aggravata per alcune espressioni utilizzate nei suoi confronti. Dopo una condanna in primo grado, la Corte di Appello ha assolto l'imputato perché il fatto non sussiste, ritenendo che le parole usate non avessero una reale portata offensiva. La parte civile ha proposto ricorso in Cassazione, lamentando la mancata valutazione delle prove e sostenendo la lesività delle dichiarazioni. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che spetta esclusivamente al magistrato, e non alla percezione soggettiva della persona offesa, valutare se una frase sia oggettivamente offensiva. Di conseguenza, l'assoluzione è stata confermata e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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