La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso di un contribuente, dichiarando inammissibile l'appello dell'Agenzia delle Entrate. La causa riguardava la validità della notifica appello tributario. L'Agenzia aveva depositato solo gli avvisi di ricevimento, privi di un timbro datario ufficiale dell'ufficio postale che attestasse la data di spedizione. La Corte ha stabilito che, in assenza della ricevuta di spedizione, l'avviso di ricevimento può provare la data di invio solo se riporta un timbro postale meccanografico o datario certo. Una data scritta a mano o un timbro illeggibile non sono sufficienti. Di conseguenza, l'appello del Fisco è stato annullato per un vizio di forma, con vittoria definitiva per il contribuente.
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