La Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha confermato la sanzione disciplinare dell'avvocato consistente nella sospensione per un anno dall'esercizio professionale. Il professionista, operando come collaboratore per una società di gestione crediti, aveva distratto beni e somme provocando ingenti danni economici al cliente. In sede penale il legale aveva definito la vicenda tramite patteggiamento. Dinanzi ai giudici di legittimità, il ricorrente ha sostenuto l'inutilizzabilità del patteggiamento in virtù di una recente legge delega e la violazione del principio di tipicità dell'infrazione. La Suprema Corte ha rigettato il ricorso: la responsabilità disciplinare poggia sia sulle risultanze penali sia su autonome testimonianze dirette. Inoltre, nel diritto deontologico forense non vige la rigida tipicità penale, bastando la violazione dei generali doveri di probità, correttezza e tutela dell'affidamento dei terzi.
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