Il Proprietario B aveva ottenuto una sentenza che ordinava al Proprietario A di arretrare un terrapieno artificiale di cinque metri dal confine. Il Proprietario A aveva rimosso solo la terra, ma non il muro di contenimento. Il Proprietario B ha quindi avviato un'esecuzione forzata per la demolizione del muro. Il Proprietario A si è opposto, sostenendo di aver già rispettato la sentenza. I giudici di merito hanno accolto l'opposizione, interpretando il titolo esecutivo come non includente la demolizione del muro. La Cassazione ha ribaltato questa decisione, affermando che per una corretta interpretazione titolo esecutivo, si deve considerare l'intera sentenza, dispositivo e motivazione, che qualificava il terrapieno come un'unica costruzione comprendente anche il muro. La causa è stata rinviata per una nuova valutazione.
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