Una creditrice, vittoriosa in appello con conferma della sentenza di primo grado, notificava un primo atto di precetto per le sole spese legali del giudizio di secondo grado, prontamente saldate dalla debitrice. Successivamente, la stessa creditrice notificava un secondo precetto per richiedere le spese legali del primo grado, gravando la controparte di ulteriori onorari e compensi. La debitrice proponeva opposizione contestando l'abusivo frazionamento del credito. Dopo il rigetto nei gradi di merito, la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso della debitrice. I giudici di legittimità hanno chiarito che la sentenza d'appello costituisce l'unico titolo esecutivo valido. Pertanto, suddividere la riscossione delle spese in due precetti distinti senza una valida giustificazione viola il principio di correttezza e buona fede, integrando un abuso degli strumenti processuali.
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