La Corte di Cassazione affronta il tema dell'estinzione del processo esecutivo. Un creditore era intervenuto in una procedura di pignoramento immobiliare anni dopo che il creditore originario, l'unico presente, aveva depositato la sua rinuncia. Il debitore si era opposto, sostenendo che la procedura fosse già terminata. La Corte ha dato ragione al debitore, stabilendo un principio fondamentale: la rinuncia dell'unico creditore procedente causa l'immediata estinzione del processo esecutivo. Il successivo provvedimento del giudice ha solo natura 'dichiarativa', cioè prende atto di una fine già avvenuta. Di conseguenza, l'intervento del nuovo creditore è stato ritenuto invalido perché effettuato su una procedura non più esistente.
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